LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 13
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.
2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.
3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 4/2019