LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 3
 (Comitato consultivo)
1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.
1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;
c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;
d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;
f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;
h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;
i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività culturali.
4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
3Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 129, lettera a), L. R. 23/2013
4Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
5Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
6Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
7Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
8Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
9Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 18, L. R. 7/2015
10Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.