LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

CAPO IV
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 13
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.
1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati i regolamenti attuativi di quanto previsto dal capo I del presente titolo.
3. I contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, sono cumulabili con altre contribuzioni, incluse quelle dell'Amministrazione regionale, per la medesima iniziativa.
3 bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 , limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera e), numero 1), L. R. 23/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 129, lettera e), numero 2), L. R. 23/2013
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 129, lettera e), numero 3), L. R. 23/2013
4Comma 3 sostituito da art. 3, comma 5, L. R. 6/2014
5Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, L. R. 6/2014
Art. 14
 (Struttura regionale attuatrice)
1. L'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.
2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal presente titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.
Art. 15
 (Modifiche e abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale);
b) la legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale");
2.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 ), è aggiunta la seguente lettera:
<<i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.>>.

Art. 16
 (Norme transitorie)
1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 , l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982 , nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
2Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013
3Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013
4Comma 2 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013
5Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 2, L. R. 15/2014
6Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5985 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la manutenzione e il restauro, nonché la costruzione e la collocazione di nuove opere riguardanti il patrimonio della Prima guerra mondiale sul territorio della Regione".
3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica di beni immobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il recupero della memoria storica e la ricostruzione delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale".
6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5992 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione di eventi e manifestazioni anche transnazionali finalizzati al rafforzamento della cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea".
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle diverse forme e offerte turistico-culturali connesse alla Prima guerra mondiale".
8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte di istituti scolastici e la produzione di materiale divulgativo".
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5994 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione degli eventi e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni e azioni volte ad agevolare il turismo della memoria".
10. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5995 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalle convenzioni stipulate con privati detentori di collezioni di valore storico disponibili per la consultazione pubblica, nonché a sostegno delle spese di conservazione e custodia inclusi oneri di assicurazione".
11. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale".
12. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5996 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per accordi di programma con amministrazioni pubbliche anche appartenenti a Stati esteri, per interventi e iniziative culturali del patrimonio della Prima guerra mondiale".
13. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
14. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per promuovere e favorire le commemorazioni per il centenario della Prima guerra mondiale".
15. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16. All'onere complessivo di 2.918.000 euro suddiviso in ragione di 146.000 euro per l'anno 2013 e di 1.386.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 15 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancioCapitoloanno 2013anno 2014anno 2015
5.1.1.10886040-386.000386.000
5.3.1.5055524386.000--
8.3.1.50654408-1.000.0001.000.000
10.7.2.34709710 partita n. 5460.000--