LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

CAPO III
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 12
 (Centenario della prima guerra mondiale)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il "Centenario della prima guerra mondiale"), promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziative ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto legati al territorio della Regione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3, il programma regionale delle commemorazioni.
2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:
a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;
b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;
c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a).
(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 129, lettera d), numero 1), L. R. 23/2013
2Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 129, lettera d), numero 2), L. R. 23/2013