<<1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.
1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.
1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.
1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).>>.