Art. 26
(Disposizioni contabili)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
(Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. All'onere di 20.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
3.
Per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Contributi in conto capitale per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche>>.
4. All'onere di 230.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6.
All'onere di 262.100 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilancio | capitolo | importo in euro |
---|
5.1.1.1088 | 6037 | 22.100 |
9.1.1.1153 | 1600 | 60.000 |
10.1.1.1163 | 9850 | 5.000 |
10.1.1.1163 | 9851 | 5.000 |
10.4.1.1170 | 1490 | 30.000 |
10.4.1.1170 | 1526 | 10.000 |
11.3.1.1180 | 490 | 5.000 |
11.3.1.1180 | 1210 | 10.000 |
11.3.1.1180 | 1491 | 5.000 |
11.3.1.1180 | 3513 | 110.000 |
7.
Per le finalità di cui all'
articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47
(Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9.
Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
(Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.