Art. 20
(Contributo straordinario alla Provincia di Gorizia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di 47.500 euro per assicurare alla stessa le risorse necessarie alla realizzazione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all'estero, riguardanti le tematiche della Prima guerra mondiale.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo concesso e sono stabiliti i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 47.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5986 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Gorizia per la realizzazione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all'estero, riguardanti le tematiche della Prima guerra mondiale".
4. All'onere di 47.500 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.