Art. 10
(Raccolta di reperti mobili)
1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all'articolo 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2.
L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra.
3.
Chiunque rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare all'obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'
articolo 9 della legge 78/2001
, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.
4. Il Comune trasmette all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13, la comunicazione di ritrovamento dei beni mobili di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della catalogazione dei beni rinvenuti.
5.
Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune del luogo della raccolta.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2, lett. a) la cifra "22", prima delle parole "42/2004", inserita per mero errore materiale, è stata tolta.
Note:
1Con riferimento al c. 4 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.