LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/05/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2012
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 4
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 16/2002 ;
b) i commi 1 e 2 dell' articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
c) i commi 28, 29 e 30 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
d) la legge regionale 12 marzo 2009, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale);
e) i commi 6, 7 e 8 dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
f) i commi 12, 13 e 14 dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
g) il comma 36 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).