LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/05/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2012
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 16/2002 )
1. Alla legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Formazione, approvazione ed efficacia)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.>>;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << all'adozione dello stesso, l'Autorità di bacino regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica >>;

2)
al comma 3 le parole << l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che >> sono sostituite dalle seguenti: << il Presidente della Regione >>;

c)
il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<2. Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta regionale.>>;

d)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 65, comma 1, lettera r), L. R. 11/2015