LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/05/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2012
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 2
 (Riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale)
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione subentra all'Autorità di bacino regionale nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla medesima data, nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili.
2. Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Autorità di bacino regionale, in servizio il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nella categoria e posizione economica rivestite a tale data, alla Regione con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; il personale trasferito conserva l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento a eccezione della retribuzione correlata a incarichi o a particolari funzioni.
4. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 3 non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui all' articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012
2Comma 3 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012