LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.06 - Veterinaria

Art. 6
 (Scelta degli animali ammessi)
1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di età superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.
2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi "gentili", senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio fisiologico, emozionale e cognitivo, favorendo altresì una corretta interazione con l'uomo.