LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 5
 (Consenso informato)
1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono tenuti a informare il cliente sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.
2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono altresì tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:
a) fare sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;
b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.