LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 10
 (Regolamento regionale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:
a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2;
b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;
d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 5;
e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).