LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/03/2012
Allegati:
Materia:
350.05 - Politiche giovanili
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.03 - Formazione professionale
340.04 - Associazionismo
350.02 - Attività culturali
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 24
 (Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
(1)
1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.
2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.
(2)
3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.
5. Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 , i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018