LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/03/2012
Allegati:
Materia:
350.05 - Politiche giovanili
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.03 - Formazione professionale
340.04 - Associazionismo
350.02 - Attività culturali
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/2017
2Allegato A aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 8/2017
3Articolo 21 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017
4Articolo 24 bis aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018
5Tabella A abrogata da art. 91, comma 2, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 8/2017.
6Capo I abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
7Capo II abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
8Capo III abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
9Capo V abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
10Capo VI abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
11Capo VII abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 5

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 32, lettera a), numero 1), L. R. 27/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 32, lettera a), numero 2), L. R. 27/2014
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/2017
2Parole soppresse al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 9/2019
3Comma 3 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 9/2019
4Comma 4 sostituito da art. 91, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 9/2019
5Comma 5 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 9/2019
6Parole sostituite al comma 6 da art. 91, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 9/2019
7Comma 7 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019
8Comma 8 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019
9Comma 9 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019
10Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 316, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 316, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 2 sostituito da art. 9, comma 19, lettera a), L. R. 23/2013
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 19, lettera b), L. R. 23/2013
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015
6Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
7Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
8Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 8/2017
9Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 8

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 23/2013
2Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 23/2013
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO III
 ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Vedi il disposto di cui all'art. 34, comma 7, della presente legge.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 6/2013
3Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera b), L. R. 27/2014
4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 12

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 23/2013
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 32, lettera c), L. R. 27/2014
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 26, lettera c), L. R. 34/2015
4Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 26, lettera d), L. R. 34/2015
5Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 13

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 6/2013
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO IV
 AZIONI DI POLITICA ATTIVA
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.
2Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
3Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 23/2013
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 60, lettera a), L. R. 15/2014
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 bis da art. 6, comma 60, lettera b), L. R. 15/2014
4Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 1), L. R. 27/2014
5Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 2), L. R. 27/2014
6Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 32, lettera d), numero 3), L. R. 27/2014
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 26, lettera e), L. R. 34/2015
8Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
9Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
10Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
11Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
12Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
13Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
14Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
15Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 92, L. R. 45/2017
16Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 19
 (Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 54, L. R. 14/2016
2Comma 1 sostituito da art. 8, comma 90, L. R. 45/2017
3Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 13/2019
5Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11 bis, LR 13/2004, come disposto dall'art. 44, c. 5, LR 22/2021.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 14/2012
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
3Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
4Sostituita parola con segno di interpunzione al comma 3, da art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 4/2014
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
6Comma 4 ter abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2014
7Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 27/2014
8Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 6/2017
9Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Comma 3 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
11Comma 3 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
12Comma 4 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
13Comma 4 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
14Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 21

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 26, lettera f), L. R. 34/2015
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 21 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 38, L. R. 31/2017
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014
3Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014
4Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016
7Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.
8Il regolamento, di cui all'art. 28 bis, L.R. 16/2014, è stato emanato con DPReg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 24
 (Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
(1)
1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.
2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.
(2)
3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.
5. Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 , i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO V
 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 8, lettera a), L. R. 3/2021
2Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 55, comma 8, lettera b), L. R. 3/2021
3Comma 4 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
4Comma 5 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
5Comma 8 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
6Comma 10 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
7Parole soppresse al comma 7 da art. 55, comma 8, lettera d), L. R. 3/2021
8Parole soppresse al comma 9 da art. 55, comma 8, lettera e), L. R. 3/2021
9Comma 11 sostituito da art. 55, comma 8, lettera f), L. R. 3/2021
10Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO VI
 STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 30

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Comma 5 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO VII
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 34

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 38
 (Fondo regionale per i giovani)
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007 , a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021