LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/03/2012
Allegati:
Materia:
350.05 - Politiche giovanili
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.03 - Formazione professionale
340.04 - Associazionismo
350.02 - Attività culturali
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 34

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 38
 (Fondo regionale per i giovani)
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007 , a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021