LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3

Norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/03/2012
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.04 - Altri Enti locali
110.05 - Elezioni
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
  (Incremento stanziamento a favore delle Associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22/1976 )
1. Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 90.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'UNCEM per sostenerne l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 14/2011 .
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. All'onere di 90.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale"- di cui alla Tabella Q, riferita all' articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011 .