LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LUMINOSO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 179
1. All'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all' articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ).>>;

b) al comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << Ai fini di cui al comma 25 >> sono sostituite dalle seguenti: << Ai sensi dell' articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

2)
le lettere a), b) e c) sono abrogate.

Art. 180
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.>>.

Art. 181
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.>>.

Art. 182

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 183
1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole << a 90° e oltre >> sono aggiunte le seguenti: << , con un rendimento di almeno il 55 per cento >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << e dell'applicazione >> sono aggiunte le seguenti: << e una temperatura di colore massima pari a 3300 K >>;

c)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;>>;

d)
la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:
a) i progetti già approvati;
b) i progetti in fase di esecuzione;
c) gli impianti già realizzati.>>;

f)
al comma 6 le parole << superi il valore di 0,5 >> sono sostituite dalle seguenti: << sia inferiore al valore di 0,5 >>;

g)
la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
<<b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;>>;

h)
alla lettera c) del comma 12 le parole << dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla CEN/TR 13201-1 >>.

Art. 184
1.
Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>.

Art. 185

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera kk), L. R. 34/2017
Art. 186

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2008.