LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO V
 TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 135
1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << i vani di porte e finestre; >> è aggiunto il seguente periodo: << salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione, la superficie accessoria non può superare il 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio; >>;

b)
la lettera I) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>.

Art. 136
1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << villaggi albergo, >> sono inserite le seguenti: << villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e >>;

b)
alla lettera d) del comma 1 le parole << e villaggi turistici >> sono soppresse;

c)
la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;>>.

Art. 137
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Alla commissione edilizia di cui al comma 2, lettera a), partecipa un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.>>.

Art. 138
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità >>.

Art. 139
1. All'articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale >> le parole << che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori >> sono soppresse;

b)
al comma 4 dopo le parole << per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. >> è aggiunto il seguente periodo: << Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente. >>.

Art. 140
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;>>;

b)
alla lettera k) del comma 1 dopo le parole << bussole, verande >> sono inserite le seguenti: << costruzioni a uso garage, >>;

c)
al comma 5 le parole << lettere g), h), j), k), l) e u), >> sono sostituite dalle seguenti << lettere a bis), g), h), j), k), l), m) e u), >>.

Art. 141
1. All'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << Interventi subordinati a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << sono realizzabili mediante >> le parole << denuncia di inizio attività (DIA) >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) >>;

c)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << manutenzione straordinaria >> sono aggiunte le seguenti: << aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore >>;

d)
al comma 2 dopo le parole << realizzabili mediante >> e dopo le parole le parole << varianti alla >> le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 142
1.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << se dovuto >> sono aggiunte le seguenti: << e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori >>.

Art. 143
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 144
1. All'articolo 21 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono aggiunte le seguenti: << o segnalazione certificata di inizio attività >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << dall'articolo 16 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività >>;

c)
al comma 4 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

d)
al comma 5 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

e)
al comma 6 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << di cui all'articolo 18 >>;

f)
al comma 7 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

g)
al comma 8 le parole << soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << disciplinati dalla presente legge >>.

Art. 145
1.
Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 146
1.
L'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26
 (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall'articolo 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall'articolo 17 accompagnata:
a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
b) dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29;
c) dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10;
d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990 .
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.
3. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'articolo 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.
5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.
6. Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:
a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'articolo 17;
b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29.
7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.
9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonché se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.>>.

Art. 147
1.
Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << dall'articolo 35, comma 3 >> sono aggiunte le seguenti: << , e dall'articolo 39 >>.

Art. 148
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << fabbricabilità fondiaria >> sono inserite le seguenti: << o del rapporto di copertura >>.

Art. 149
1.
Al comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << degli interventi edilizi >> le parole << assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << previsti dalla presente legge >>.

Art. 150
1.
Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << unità immobiliari esistenti >> le parole << destinati a residenza >> sono soppresse.

Art. 151
 (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 35 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Progetti di riassetto ambientale)
1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonché la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.>>.

Art. 152
1. All'articolo 36 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.>>.

Art. 153
1.
All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << vani destinati a cantine e taverne >> le parole << e altri locali >> sono sostituite dalle seguenti: << , magazzini, depositi e garage, nonché per altri locali anche >>.

Art. 154
 (Modifica agli articoli 40, 41 e 44 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40, al comma 1 dell'articolo 41 e all'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 155
 (Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 40 bis
 (Norme in materia di progettazione)
1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.>>.

Art. 156
1.
Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 le parole << , se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale >> sono soppresse.

Art. 157
1.
Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole << , se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale >> sono soppresse.

Art. 158
1.
Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 la parola << venale >> è soppressa.

Art. 159
1. All'articolo 52 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.>>.

Art. 160
1.
Al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << all'adozione dei provvedimenti di legge >> le parole << entro quindici giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro novanta giorni >>.

Art. 161
1. All'articolo 58 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << ristrutturazione edilizia >> sono inserite le seguenti: << , ampliamento o manutenzione straordinaria >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << strumenti urbanistici comunali >> le parole << è ammesso l'ampliamento >> sono sostituite dalle seguenti: << sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione edilizia >>.

Art. 162
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << zone omogenee D >> sono inserite le seguenti: << e H >>.

Art. 163
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).>>.

Art. 164
1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali >> le parole << decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e) >>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.>>.

Art. 165
 (Modifica agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009)
1.
Agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 166
 (Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:
a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune.
a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.
b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 29/2017
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 5, L. R. 6/2019
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 167
 (Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER)
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.
2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 168
 (Locazione di alloggi di edilizia convenzionata)
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 6/2003 per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 169
 (Adeguamento del limite di reddito per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003)
1. Il limite di reddito previsto per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003 è fissato in 53.400 euro con effetto per tutte le posizioni contributive per le quali non sia ancora stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTISISMICA E TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
Art. 170
 (Riammissione ai contributi di cui alla legge regionale 30/1988)
1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 ), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), sono riammesse d'ufficio al contributo.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.
Art. 171
1.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunta la seguente:
<<c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .>>.

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 172
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);>>.

Art. 174
1. All'articolo 15 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento ai sensi dell'articolo 65 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67 >>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>.

2. Per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, lettera b), è prevista la spesa di 430.319 euro a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.5057 e del capitolo 2197 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 175

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui introduce il comma 1 quinquies nell'art. 5 bis della L.R. 43/1990.
2Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 176
 (Abrogazioni in materia di VIA)
1.
Sono abrogati in particolare:

b) l'articolo 108 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
Art. 177
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.>>.

Art. 178

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LUMINOSO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 179
1. All'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all' articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ).>>;

b) al comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << Ai fini di cui al comma 25 >> sono sostituite dalle seguenti: << Ai sensi dell' articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

2)
le lettere a), b) e c) sono abrogate.

Art. 180
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.>>.

Art. 181
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.>>.

Art. 182

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 183
1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole << a 90° e oltre >> sono aggiunte le seguenti: << , con un rendimento di almeno il 55 per cento >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << e dell'applicazione >> sono aggiunte le seguenti: << e una temperatura di colore massima pari a 3300 K >>;

c)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;>>;

d)
la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:
a) i progetti già approvati;
b) i progetti in fase di esecuzione;
c) gli impianti già realizzati.>>;

f)
al comma 6 le parole << superi il valore di 0,5 >> sono sostituite dalle seguenti: << sia inferiore al valore di 0,5 >>;

g)
la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
<<b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;>>;

h)
alla lettera c) del comma 12 le parole << dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla CEN/TR 13201-1 >>.

Art. 184
1.
Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>.

Art. 185

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera kk), L. R. 34/2017
Art. 186

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2008.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E CARBURANTI
Art. 187
1.
Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), la parola << novanta >> è sostituita dalla seguente: << centocinquanta >>.

Art. 188
1. All'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera j) del comma 2 dopo le parole << caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti >> sono inserite le seguenti: << , tenuto conto dello sviluppo tecnologico >>;

b)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.
10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.>>.

Art. 189
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell' articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 . La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.>>.

Art. 190
1. All'articolo 34 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << di cui >> sono inserite le seguenti: << , laddove possibile, >>;

b)
alla lettera h) del comma 1 dopo le parole << di car-sharing >> sono aggiunte le seguenti: << , eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o) >>.

Art. 191

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, c. 7, L.R. 19/2012.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 192
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.>>.

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Art. 193

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 194

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 195

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 196

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 197

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 198

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 199

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 200

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 201

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 202
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea dopo la parola << disciplinati >> sono inserite le seguenti: << e definiti >>;

b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).>>.

CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 203

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 204

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 205

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 206

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 207

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 208

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 44, L.R. 22/2010.
Art. 209

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
Art. 210
1.
Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), le parole << entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono soppresse.

Art. 211

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 212
 (Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua)
1. Le concessioni di superfici prative a imprese agricole, costituenti argini e sponde di corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico regionale, sono autorizzate da parte della struttura regionale competente senza il pagamento del canone, secondo il disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), al fine di consentire la manutenzione degli argini mediante sfalcio delle essenze erbacee, senza oneri per la Regione.
CAPO X
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 213
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
<<2 bis. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale riprodotto nella cartografia allegata alla legge istitutiva è riportato sulla carta tecnica regionale numerica (CTRN) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), almeno alla scala 1:15.000. Il perimetro riportato sulla CTRN è approvato con decreto del Presidente della Regione.
2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche compatibili con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.>>.

Art. 214
1.
Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali assume altresì valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 25 della legge 394/1991 qualora siano applicati gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 ), fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.>>.

Art. 215
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole << entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, >> sono soppresse.

Art. 216
1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << decreto del Presidente della Giunta regionale, previa >> sono soppresse;

b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro quindici giorni dalla data della nomina.>>.

Art. 217
1.
L'articolo 27 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Controllo sugli atti)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di ambienti naturali. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.
6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
8. Gli atti che non rientrano nei commi 1 e 5 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.>>.

Art. 218
1.
Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 le parole << L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi >> sono sostituite dalle seguenti: << Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 , l'Organo gestore può autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale >>.

Art. 219
1.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 42/1996 le parole << dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 220
1.
Alla lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996 le parole << nominato dal Consiglio comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << nominato dal Comune >>.

Art. 221

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 222

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 223
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.>>.

Art. 224
1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.>>;

d)
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Art. 225
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole << In particolare >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) >>.

Art. 226
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole << In particolare >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) >>.

Art. 227
1.
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << entro i sessanta giorni successivi >> sono inserite le seguenti: << alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione >>.

CAPO XI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE
Art. 228

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 229

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 230

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 231

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 232

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 233

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 234

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 235

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 236

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 237
1.
Il comma 62 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 43/1988, è abrogato.

CAPO XII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 238

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 239
1. All'articolo 8 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << e dei limiti di spesa prestabiliti >> sono inserite le seguenti: << privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro >>;

b)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.>>;

c)
al comma 9 le parole << , entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati. >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). >>.

Art. 240
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002 le parole << specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere >> sono sostituite dalle seguenti: << corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa >>.

Art. 241
1. All'articolo 32 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 243

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 14/2002.
Art. 244

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 42, L.R. 14/2002.
Art. 245

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 43, L.R. 14/2002.
Art. 246
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 dopo le parole << dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile >> le parole: << dal dirigente della struttura tecnica competente >> sono soppresse.

Art. 247
1. All'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << , d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, >> sono soppresse e dopo le parole << presentata ai fini della rendicontazione della spesa >> sono inserite le seguenti: << , compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 >> e le parole: << dalla struttura tecnica >> sono soppresse;

b)
al comma 6 le parole << la struttura tecnica valuti >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo concedente il finanziamento valuti >>.

Art. 248
1. All'articolo 61 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << , d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, >> sono soppresse e dopo le parole << presentata ai fini della rendicontazione della spesa >> sono aggiunte le seguenti: << , compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 >> e le parole << dalla struttura tecnica >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << la struttura tecnica valuti >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo concedente il finanziamento valuti >>.

Art. 249
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 14/2002 sono abrogati.

Art. 250
 (Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge regionale 14/2002)
1.
Dopo l'articolo 78 della legge regionale 14/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 78 bis
 (Competenza in materia di espropriazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.
3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 251
 (Interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 7, lettera b), della legge regionale 14/2002, le attività espropriative o acquisitive di immobili comprendono la funzione di autorità espropriante.
Art. 252
1.
Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunta la seguente:
<<k ter) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.>>.

Art. 253
1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>;

b)
al comma 43 le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>.>>

Art. 254
 (Abrogazioni in materia di opere pubbliche)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);
b) la legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 recante "Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico");
c) l'articolo 26 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
d) l'articolo 58 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) l'articolo 26 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
f) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).
CAPO XIII
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 255
1.
Alla lettera d) del comma 69 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>.

Art. 256
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l' articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014, a integrazione delle risorse regionali stanziate per le medesime finalità.
6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012.
6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.>>.

Art. 257
 (Conferma di contributi per opere pubbliche)
1. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 1, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato al 31 dicembre 2013.
Art. 258
1.
Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole << entro il termine di undici anni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine di dodici anni >>.

Art. 259
 (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di rendicontazione dell'intervento denominato "Piano di armonizzazione del sistema delle infrastrutture per la comunicazione ed elaborazione dei dati destinato alla convergenza dell'associazione intercomunale rispetto al Codice dell'amministrazione digitale", previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 16 settembre 2009, tra la Regione e l'associazione intercomunale Collio Isonzo, con Cormons quale comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2008.
Art. 260
 (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di conclusione e rendicontazione dell'intervento denominato "Lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche e sistemazione del torrente Bisinta, nel territorio dei comuni di Capriva, Cormons, Moraro, Mossa e San Lorenzo Isontino", affidato in delegazione amministrativa al Comune di Cormons con decreto n. 1170/Go/ILS/14 del 24 novembre 1997, nonché dell'intervento analogo, nel territorio di Medea, Cormons, Romans d'Isonzo e Mariano del Friuli, affidato in delegazione amministrativa al Comune di Medea con Decreto n.1009/Go/ILS/19 del 24 novembre 1999.
Art. 261
 (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. La tempistica, relativa all'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambiti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare De Colle, sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'lsonzo, San Pier d'lsonzo, Staranzano e Turriaco è fissata per la rendicontazione al 30 giugno 2014.
2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato al Comune di Monfalcone, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, corredata di una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima e, per il restante 50 per cento, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione del finanziamento medesimo.