LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 18
1.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici. >>.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli adegua il proprio statuto alla disposizione di cui al comma 1. Gli organi collegiali di gestione consortile cessano a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto.
Art. 19
1.
Alla lettera e bis) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << 30 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>.

Art. 20
1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente.>>;

b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.>>;

c)
al comma 16 le parole << Contestualmente all'affissione all'albo >> sono sostituite dalle seguenti: << Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15 >>;

d)
i commi 17, 18 e 20 bis sono abrogati.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 3/2012.