LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 53
1. All'articolo 6 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << dichiarati falliti >> sono aggiunte le seguenti: << , fino alla chiusura del fallimento >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina >> sono sostituite dalle seguenti: << al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 le parole << per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o >> sono soppresse;

d)
la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.>>;

e)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444 del codice di procedura penale , una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.>>;

f)
al comma 2 le parole << o si sia in altro modo estinta. >> sono sostituite dalle seguenti: << ; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. >>.