LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 213
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
<<2 bis. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale riprodotto nella cartografia allegata alla legge istitutiva è riportato sulla carta tecnica regionale numerica (CTRN) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), almeno alla scala 1:15.000. Il perimetro riportato sulla CTRN è approvato con decreto del Presidente della Regione.
2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche compatibili con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.>>.