LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.>>.

2. I termini dei procedimenti di durata superiore a centottanta giorni previsti in leggi regionali sono automaticamente ridotti a centottanta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1.
3. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni, previsti in atti diversi dalle leggi regionali, sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.