LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO II
 LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 2
 (Principi)
1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all' articolo 2 della Costituzione .
Art. 3
 (Valore del volontariato)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118, quarto comma della Costituzione , nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.
2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.
Art. 4
 (Attività di volontariato)
1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
Art. 5
 (Registro generale del volontariato organizzato)
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) sociale e sanitario;
b) culturale;
c) educativo;
d) ambientale;
e) diritti civili dei cittadini;
f) solidarietà internazionale;
g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
h) attività innovative.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
5 bis. Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 6
 (Comitato regionale del volontariato)
1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e in particolare:
a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;
c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
c) le priorità d'intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).
(1)
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera a), L. R. 31/2017
Art. 7
 (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.
3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attività svolta.
5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.
7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 8
 (Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato)
1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
2. Al fine di accrescere la rappresentatività e favorire l'attività congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.
Art. 9
 (Contributi alle organizzazioni di volontariato)
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:
a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente;
b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
3 bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 20, L. R. 33/2015
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
3Comma 4 abrogato da art. 6, comma 35, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 24, L. R. 20/2018
Art. 10
 (Tavoli di rete)
1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.
3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.
Art. 11
 (Promozione del volontariato internazionale)
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.
Art. 12

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 401, lettera a), L. R. 27/2012
2Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 13
 (Coordinamento regionale)
1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 , al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.
Art. 14
 (Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.
3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:
a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
b) la durata del rapporto di collaborazione;
c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;
f) le coperture assicurative di cui all' articolo 4 della legge 266/1991 ;
g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;
h) le modalità di risoluzione del rapporto;
i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;
j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;
k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.
4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991 .
5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:
a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;
b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.
6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall' articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.
Art. 15
 (Volontariato e territorio)
1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo.
2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'articolo 39.
Art. 16
 (Attività di vigilanza)
1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 17
 (Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato)
1. Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).
2. La Regione è rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.
Art. 18
 (Disposizioni di attuazione del Capo II)
1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;
b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.