Art. 6
(Comitato regionale del volontariato)
1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
3.
Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e in particolare:
a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;
c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.
4.
Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
c) le priorità d'intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
5.
Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera a), L. R. 31/2017