LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 10
 (Tavoli di rete)
1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.
3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.