1.
Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);
c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis), g ter) e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 3;
e)
per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla
legge 281/1991
e dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189
(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f)
per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla
legge 4 novembre 2010, n. 201
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);
f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1;
f ter) da 500 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 2 bis.