LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale e forestale regionale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali e all’accertamento delle violazioni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 283, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 22, L. R. 20/2015
Art. 33
 (Sanzioni)
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);
c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis), g ter) e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 3;
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 5/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 23, L. R. 20/2015
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 21, L. R. 13/2019
8Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Lettera c bis) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 34
 (Devoluzione dei proventi)
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 35
 (Contributi)
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.
Art. 36
 (Regolamento di esecuzione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 37
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 13 della legge regionale 39/1990 , come sostituito dall' articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 , per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).
2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.
Art. 38
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);
c) i commi 10, 11 e 12 dell' articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990 ).
Art. 39
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5.
In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990 , disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in " Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione ".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. AI fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.