LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

CAPO V
 ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI
Art. 29
 (Istituzione del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia diversi dai cani e dai gatti (SINAC-FVG))
1. È istituita, all'interno del SINAC-FVG, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o europea vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del proprietario o del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera h), L. R. 13/2025
Art. 30
 (Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)
1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera i), L. R. 13/2025
Art. 31
 (Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)
1. Ai cittadini, singoli e associati, è garantito il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera j), L. R. 13/2025