LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 8
 (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati, anche disciplinando i termini di validità delle stesse.
1 bis. I termini per la presentazione delle domande per l'attivazione dell'intervento finanziario da parte dei soggetti beneficiari e delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati possono essere sospesi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis. In ragione della salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all’articolo 3, comma 3, la durata e l’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite con il regolamento di cui al comma 1.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 93, lettera a), L. R. 14/2012
2Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
4I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
6La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 26, lettera e), numero 1), L. R. 7/2024
8Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 26, lettera e), numero 2), L. R. 7/2024
9Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 26, lettera e), numero 3), L. R. 7/2024
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 26, lettera e), numero 3), L. R. 7/2024