LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 7 bis
 (Contribuzione integrativa)
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:
1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:
1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005 , nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto al c. 6, dell'art. 55 della medesima L.R. 3/2021.
2La disposizione ha effetto dall'1/7/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4La disposizione ha effetto dall'1/1/2023, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.