LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 7
 (Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
2Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
3Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
4Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 3/2021