Art. 6 sexies
(Prestiti partecipativi e operazioni di buyout)
1.
In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:
a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;
b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese;
b bis) a finanziare operazioni di management buyout e di workers buyout.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 49, comma 2, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 7/2024
7Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 26, lettera c), L. R. 7/2024