Art. 5 bis
(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.
2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.