LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 PROGRAMMAZIONE ENERGETICA
Art. 5
 (Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi)
1. Il piano energetico regionale (PER) è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Sono obiettivi del PER nel rispetto dei principi di sostenibilità:
a) l'assicurazione della disponibilità, della qualità e della continuità dell'energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;
b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;
c) la promozione, l'incentivazione e lo sviluppo della generazione distribuita di energia e della produzione energetica da fonti rinnovabili in armonia con le direttive comunitarie e nazionali in materia;
d) la riduzione dei costi dell'energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l'organizzazione di gruppi d'acquisto di energia;
e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
f) l'innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;
g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali.
4. Il PER, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali, contiene:
a) l'analisi del sistema energetico regionale complessivo con i dati e i bilanci energetici più recenti;
b) le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;
c) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi attuativi;
d) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell'arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in considerazione delle ipotesi di attuazione programmate;
e) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
f) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato;
g) le norme di attuazione vincolanti eventualmente previste, nonché le eventuali indicazioni e gli indirizzi per i programmi, i documenti e le azioni energetiche degli enti locali;
h) gli eventuali criteri, indirizzi, limiti, divieti e condizioni di ammissibilità degli impianti energetici;
i) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2010, n. 219;
j) gli eventuali criteri, indirizzi e metodologie per l'individuazione della localizzazione di impianti e di corridoi per le infrastrutture energetiche sul territorio regionale;
k) l'eventuale indicazione di strumenti, criteri e modalità per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti e infrastrutture energetiche anche ai fini della condivisione delle opzioni e del consenso sociale;
l) le eventuali indicazioni e disposizioni, per le strutture interne dell'Amministrazione regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi energetici.
5. Il PER è predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell'energia.
6. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, è emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall' articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, è predisposto, con le modalità di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.
8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed è approvato con le modalità di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.
9. Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l'APR è sottoposto alle procedure relative alla VAS.
10. Nell'ambito delle finalità e in attuazione degli obiettivi del PER, possono essere predisposti, con le modalità di cui al comma 5, programmi regionali operativi (PRO) singolarmente dedicati ai settori delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita di energia e a quelli del risparmio energetico, finalizzati, nel campo dell'offerta di energia, allo sfruttamento ottimale e integrato delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili disponibili in specifici ambiti territoriali e, nel campo della domanda di energia, all'ottenimento dei migliori risparmi energetici nei diversi settori.
11. I PRO sono predisposti, anche per fasi di attuazione, con riferimento all'intero territorio regionale o a sue parti, sono sottoposti alle procedure relative alla VAS di cui alle vigenti norme, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
12. Gli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui al presente articolo sono pubblicati nel sito internet della Regione.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo, limitatamente alle parole "escluse le procedure relative alla VAS", nonché del comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8".
Art. 6
 (Documento energetico comunale)
1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:
a) l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;
b) l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;
c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;
d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;
e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;
f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;
g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;
h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;
i) l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005 ;
j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;
k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.
2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.
3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.
Art. 7
 (Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)
1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
2. I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:
a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;
b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;
c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.
Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999 è aggiunta la seguente:
<<g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.>>.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 8
 (Programmazione finanziaria regionale)
1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
Art. 9
 (Conferenza regionale per l'energia)
1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.
3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.