LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Conferenza regionale per l'energia)
1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.
3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.