LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 50
 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)
1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:
a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;
b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.
3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.
4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.
5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.