Art. 49
(Impianti per natanti e aeromobili)
1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.
2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.