LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 46
 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)
1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all' articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all' articolo 3 della legge regionale 14/2011 , il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.