LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:
a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;
b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005 , alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;
c)   ( ABROGATA )
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 );
e) all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;
f) all'attività di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 35, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.
2Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, c. 35, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. a), L.R. 13/2020.
4Integrata la disciplina della lett. c) del comma 1 da art. 4. c. 36, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. b), L.R. 13/2020.