LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 31
 (Finalità)
1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall' articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. La Regione tutela, altresì, le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.