Art. 27
(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)
1.
Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001
, è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.
2.
Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;
c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;
d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle autonomie locali.
3.
Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.
5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.