LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20
 (Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)
1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 1775/1933 , emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera s), L. R. 11/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016