Art. 16
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.
2.
Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:
a)
( ABROGATA )
a bis)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
h)
le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001
, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;
i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l)
i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001
e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;
m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.
2 bis. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato A del
decreto legislativo 190/2024, sono soggetti al regime amministrativo di attività libera di cui all'
articolo 7 del decreto legislativo 190/2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 8 del medesimo articolo.
3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
4. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato B del
decreto legislativo 190/2024, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 190/2024.
5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.
8.
Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della
legge 36/2001
, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:
a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.
9.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla
legge 36/2001
, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.
10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.
10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 188, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 10 bis aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 10 ter aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
5Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici".
6Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
7Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2022
8Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2022
9Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 98, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2022
10Lettera a bis) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 15/2022
11Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13Lettera a bis) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
14Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
15Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
16Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
17Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
18Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
19Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
20Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
21Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.