LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II
 NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI
Art. 31
 (Finalità)
1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall' articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. La Regione tutela, altresì, le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.
Art. 32
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;
b) effettua periodicamente attività di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.
Art. 33
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
2. Spetta ai Comuni il rilascio di:
a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.
3. Ai Comuni competono inoltre:
a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;
c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;
h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.
Art. 34
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o);
i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;
j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;
o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;
q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;
r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;
s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
6Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
7Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
8Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
CAPO II
 IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE
Art. 35
 (Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.
2. L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.
3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
b) la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
e) l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 );
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
5. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la domanda di autorizzazione unica, oltre ai documenti di cui al comma 4, contiene:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade;
b) la copia della domanda di concessione in diritto di superficie relativa all'area autostradale rivolta all'ente competente.
6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
7.  
( ABROGATO )
8. Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione è obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo.
8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016 , nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall' articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016 . Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.
9.  
( ABROGATO )
(5)
10. Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.
11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.
12. La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.
13. È sempre consentito, per gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010 , e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del medesimo decreto legislativo 59/2010 ;
b) l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.
14. Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
14 bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.
Note:
1Parole soppresse al comma 7 da art. 191, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 1, L. R. 21/2013
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della presente L.R. 19/2012.
4Comma 7 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
5Comma 9 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
6Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2018
7Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 10, lettera c), L. R. 12/2018
8Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 36
 (Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.
2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.
3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;
b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell' articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.
Art. 37
 (Modifiche degli impianti esistenti)
1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;
c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;
e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;
h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;
j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:
a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;
b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 .
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2013
2Comma 6 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
3Comma 7 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
Art. 38
 (Sospensione dell'esercizio dell'impianto)
1. L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.
2. La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.
3. La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.
4. L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.
5. Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.
Art. 39
 (Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)
1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.
Art. 40
 (Disciplina urbanistica)
1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.
Art. 41
 (Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)
1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:
a) l'impianto esistente che, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g);
b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.
Note:
1Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2013
3Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2013
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 19/2015
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 19/2015
Art. 42
 (Impianti incompatibili e inidonei)
1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.
4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.
5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.
6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.
7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.
8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 1, L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 43
 (Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(5)
3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui all’articolo 42, comma 4 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 12/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 12/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2014
4Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
5Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
6Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera g), L. R. 19/2015
Art. 44
 (Chiusura e rimozione dell'impianto)
1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:
a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.
2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.
Art. 45
 (Collaudo degli impianti)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.
2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
6.  
( ABROGATO )
(9)
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che è documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del collaudo comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Comma 2 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole soppresse al comma 17 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 18 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 5 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
14Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
15Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18Comma 15 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19Comma 16 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)
1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all' articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all' articolo 3 della legge regionale 14/2011 , il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
Art. 47
 (Orario minimo)
1. Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.
Art. 47 bis
 (Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).
2 bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell' articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 2 bis sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO III
 ALTRI IMPIANTI
Art. 48
 (Impianti a uso privato)
1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione.
2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. È inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.
4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.
5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte di imprese produttive e di servizi si intende riferito anche a imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall' articolo 2359 del codice civile .
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 49
 (Impianti per natanti e aeromobili)
1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.
2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.
Art. 50
 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)
1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:
a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;
b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.
3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.
4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.
5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.
Art. 51
 (Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.
2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
c) impianti lungo strade a quattro o più corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.
3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.
4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere dotato di accessi su due o più strade pubbliche.
5. Nei casi di realizzazione di attività commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.
6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilità.
CAPO IV
 SANZIONI
Art. 52
 (Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del collaudo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
5.  
( ABROGATO )
(2)
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2013
2Comma 5 abrogato da art. 52, comma 1, lettera h), L. R. 19/2015
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.