LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 36
 (Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.
2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.
3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;
b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell' articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.