LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Funzioni della Provincia)
1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:
a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;
c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;
e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;
f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.