Art. 7
(Associazioni e attività di volontariato)
1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui al comma 1 a sostegno delle attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 2, che sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.
4. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 2 e 3, è adottata anche nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.