LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Art. 14
 (Soppressione)
1.
L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.

2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.
Art. 15
 (Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2013 le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia, a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro con un Servizio di nuova istituzione.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a esercitare le funzioni di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 18/2005 fino alla pubblicazione, ai sensi del comma 2, del bilancio di liquidazione dell'Agenzia e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) certifica il bilancio di esercizio 2012 dell'ente;
b) certifica i dati contabili previsionali e di chiusura della liquidazione di cui al comma 1;
c) cura gli adempimenti connessi alle funzioni di cui alle lettere a) e b).
7.
Le risorse finanziarie residue derivanti dalla gestione liquidatoria correlata alla soppressione dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1263 di nuova istituzione " per memoria ", a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Rientri delle disponibilità residue della soppressa Agenzia regionale del lavoro ".

(3)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012
Art. 16
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale regionale in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2012 viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, è trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2013, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle corrispondenti categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 2, non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 24/2009 .
4. Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni esercitate dall'Agenzia, il Servizio di cui all'articolo 15, comma 4, della Direzione centrale competente in materia di lavoro può utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le liste di accreditamento istituite ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1704, approvate dall'Agenzia e in vigore al 31 dicembre 2012.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 622.366,16 euro suddivisa in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitolo20132014
11.3.1.11853550167.714,62167.714,62
11.3.1.118535617.722,007.722,00
11.3.1.11853562300,00300,00
11.3.1.1185355146.175,5946.175,59
11.3.1.118535524.991,044.991,04
11.3.1.11853553961,09961,09
11.3.1.1185967058.865,8458.865,84
11.3.1.1184965018.862,5418.862,54
11.3.1.503396455.590,365.590,36
totale 311.183,08311.183,08


6. All'onere complessivo di 622.366,16 euro, suddiviso in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
7. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è iscritto lo stanziamento complessivo di 165.842,62 euro, suddiviso in ragione di 82.921,31 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI/Ecapitolo20132014
6.1.204178058.784,5458.784,54
6.1.204178024.136,7724.136,77

UBI/Scapitolo20132014
12.2.4.3480988058.784,5458.784,54
12.2.4.3480988124.136,7724.136,77.


Art. 17
 (Modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti modifiche alla normativa regionale:
a)
l' articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Attività di monitoraggio e di studio)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.
2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, altresì:
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;
c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.>>;

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:
<<b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;>>;

c)   ( ABROGATA )
(1)
2.
Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e dall' articolo 5 della legge regionale 7/2005 , come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 577.633,84 euro suddivisa in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Spese per l'attuazione delle funzioni già svolte dalla soppressa Agenzia del lavoro ".

3. All'onere complessivo di 577.633,84 euro, suddiviso in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 16/2010.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

a) alla legge regionale 18/2005 :
1)
al comma 1 dell'articolo 3 è soppressa la lettera c);

2)
al comma 8 dell'articolo 5 sono soppresse le parole << e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro >>;

3) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15;
4)
l'articolo 12, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della presente legge, è abrogato;

5)
al comma 1 dell'articolo 33 sono soppresse le parole << dall'Agenzia e >>;

6)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;

7)
al comma 3 dell'articolo 46 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;

8)
al comma 2 dell'articolo 47 le parole << L'Agenzia >> sono sostituite dalle parole << La Regione >>;

9)   ( ABROGATO )
10)   ( ABROGATO )
11)   ( ABROGATO )
12)   ( ABROGATO )
13)   ( ABROGATO )
b)
i commi 7 e 8 dell' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ) sono abrogati;

c)
i commi 57, 58, 59, 60 limitatamente alla lettera b), 61 e 62 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati;

d)
al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) le parole << all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché >> sono soppresse;

Note:
1Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020