LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I
 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Il presente capo mira a favorire nella Regione Friuli Venezia Giulia il soddisfacimento del diritto alla abitazione, a promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica e a uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, a migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, con lo scopo di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale e di procedere alla semplificazione delle procedure mediante un progressivo processo di riordino delle funzioni e di razionalizzazione delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il processo di riordino e di razionalizzazione è attuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, nonché degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, e definisce la nuova organizzazione delle ATER.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 2
 (Principi per il riordino delle funzioni e delle attività)
1. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi del processo di riordino e di razionalizzazione nel rispetto dei seguenti principi:
a) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione;
b) razionalizzazione della struttura organizzativa delle ATER mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche;
c) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali;
d) obbligo dell'individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.
Note:
1Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate all'art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Per i principi base e l'avvio del processo di riorganizzazione istituzionale delle ATER si veda la L.R. 20/2013, con la quale si è disposta, fra l'altro, l'abrogazione dell'art. 9, commi da 74 a 111, della L.R. 27/2012.
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 3
 (Commissario straordinario)
1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, è nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalità di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, è affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 4
 (Funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione del bilancio e del piano finanziario, stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli obiettivi pluriennali delle ATER, definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare sino alla nomina dei nuovi organi ATER.
3. Il Commissario straordinario cura in particolare la predisposizione di:
a) uno stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Il Commissario straordinario può delegare compiti e funzioni a uno o più Vicecommissari dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso le ATER.
5. Il compenso mensile attribuito al Commissario straordinario e ai Vicecommissari è stabilito dalla Giunta regionale e fa carico ai bilanci delle ATER in relazione alle funzioni e attività esercitate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
 (Vigilanza sull'attività del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario è posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia edilizia al quale relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attività di commissariamento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 6
 (Definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento)
1. La Giunta regionale, nella definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento di cui all'articolo 2, prevede, in un ottica di salvaguardia del patrimonio immobiliare ATER dei rispettivi territori, il mantenimento dei proventi ricavabili da alienazioni immobiliari all'interno del patrimonio immobiliare dell'area stessa, con la salvaguardia dei vincoli d'uso, di destinazione esclusiva, per interventi di edilizia popolare, in forma di acquisto, manutenzione e conservazione degli stessi.
2. La Giunta regionale prevede altresì la definizione dei piani di vendita sulla base dei territori delle attuali Aziende.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.